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Funzioni svolte dalle Agenzie per il Lavoro o Interinali
Fonti Legislative
Dal latino "interim" ossia provvisorio, l'aggettivo
interinale aggiunto al termine "lavoro" spiega da subito che
si tratta di una forma di rapporto lavorativo temporaneo e
non definitivo.
Si tratta di un neologismo, infatti la comparsa del termine
interinale è molto recente, collocabile agli inizi degli
anni '90 momento in cui anche in Italia viene avvertita
sempre di più da parte sopratutto delle aziende di una
necessità di rapporti di lavoro più flessibili.
Fu la legge 24 giugno 1997, n.196 che definì l'introduzione
di questa forma di contratto nel mercato del lavoro
italiano, anche se nel corso degli anni quella legge ha
subito notevoli modifiche e variazioni da altre leggi tra le
quali ricordiamo su tutte la legge Biagi ( D. Lgs. 24
ottobre 2003, n. 276 successivamente legge n. 247/2007) che
ha abolito di fatto la definizione interinale sostituendola
con "somministrazione di lavoro" che può essere sia a tempo
determinato che indeterminato.
Definizione
Le Agenzie per il Lavoro, dette anche in precedenza Agenzie
di Lavoro Interinale, o ancora Agenzie di Somministrazione
Lavoro, sono sostanzialmente delle imprese private
autorizzate dallo Stato che affiancano i vecchi Uffici di
Collocamento al Lavoro ossia gli attuali
Centri per
L'Impiego cercando di favorire con i loro servizi l'incontro
tra domanda (Aziende) ed offerta (Lavoratori) di lavoro. Le
Agenzie per il Lavoro svolgono quindi oltre all'attività di
somministrazione ed intermediazione della forza lavoro per
conto delle imprese, anche attività di ricerca e selezione
del personale. Un'altra funzione molto importante svolta da
questi uffici è quella di supporto al ricollocamento
professionale. Queste attività, devono essere
necessariamente svolte in collegamento con la Borsa
Nazionale del Lavoro che è uno strumento di raccordo tra
pubblico e privato volto a favorire il collocamento dei
lavoratori; Tale strumento è stato liberalizzato dopo la
soppressione dei vecchi Uffici di Collocamento e quindi
delle obsolete liste di collocamento che non garantivano una
effettiva concorrenza nel mercato del lavoro.
Accreditamento
Le Agenzie per il Lavoro devono essere autorizzate o
accreditate tramite l'iscrizione nell'Albo Unico delle
Agenzie per il Lavoro, appositamente istituito presso il
Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche
Sociali; L'Albo è suddiviso in quattro sezioni:
- Agenzie di Somministrazione di Lavoro;
- Agenzie di Intermediazione;
- Agenzie di Ricerca e Selezione del Personale;
- Agenzie di Supporto alla Ricollocazione Professionale.
Le Regioni, alle quali la riforma Bassanini ha conferito
buona parte delle funzioni in materia di collocamento dei
lavoratori, possono accreditare Agenzie per il Lavoro ma
solo a livello regionale. |