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PRINCIPI FONDAMENTALI (artt. 1 - 12)
PARTE I: Diritti e doveri dei cittadini
TITOLO I - Rapporti civili (artt. 13 - 28)
TITOLO II - Rapporti etico-sociali (artt. 29 - 34)
TITOLO III - Rapporti economici (artt. 35 - 47)
TITOLO IV - Rapporti politici (artt. 48 - 54)
PARTE II - Ordinamento della Repubblica
TITOLO I - Il Parlamento
Sezione I - Le Camere (artt. 55 - 69)
Sezione II - La formazione delle leggi (artt. 70 - 82)
TITOLO II - Il Presidente della Repubblica (artt. 83 - 91)
TITOLO III - Il Governo
Sezione I - Il Consiglio dei ministri (artt. 92 - 96)
Sezione II - La pubblica amministrazione (artt. 97 - 98)
Sezione III - Gli organi ausiliari (artt. 99 - 100)
TITOLO IV - La magistratura
Sezione I - Ordinamento giurisdizionale (artt. 101 - 110)
Sezione II - Norme sulla giurisdizione (artt. 111 - 113)
TITOLO V - Le regioni, le province, i comuni (artt. 114 -
133)
TITOLO VI - Garanzie costituzionali
Sezione I - La Corte costituzionale (artt. 134 - 137)
Sezione II - Revisione della Costituzione. Leggi
costituzionali (artt. 138 - 139)
PRINCIPI FONDAMENTALI
Art. 1
L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.
La sovranità appartiene al popolo, che la esercitata nelle
forme e nei limiti della Costituzione.
Art. 2
La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili
dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove
si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei
doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e
sociale.
Art.3
Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali
davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di
lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni
personali e sociali.
È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine
economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e
l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo
della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i
lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale
del Paese.
Art. 4
La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al
lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo
diritto.
Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie
possibilità e la propria scelta, un’attività o una funzione
che concorra al progresso materiale o spirituale della
società.
Art. 5
La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le
autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo
Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i
principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze
dell’autonomia e del decentramento.
Art. 6
La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze
linguistiche.
Art. 7
Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio
ordine, indipendenti e sovrani.
I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le
modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti, non
richiedono procedimento di revisione costituzionale.
Art. 8
Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere
davanti alla legge.
Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno
diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto
non contrastino con l’ordinamento giuridico italiano.
I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla
base di intese con le relative rappresentanze.
Art. 9
La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la
ricerca scientifica e tecnica.
Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico
della Nazione.
Art. 10
L’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del
diritto internazionale generalmente riconosciute.
La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla
legge in conformità delle norme e dei trattati
internazionali.
Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese
l’effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite
dalla Costituzione italiana, ha diritto d’asilo nel
territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite
dalla legge.
Non è ammessa l’estradizione dello straniero per reati
politici.
Art. 11
L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla
libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle
controversie internazionali; consente in condizioni di
parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità
necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la
giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le
organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.
Art. 12
La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano: verde,
bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni.
PARTE I: Diritti e doveri dei cittadini
TITOLO I - Rapporti civili
Art. 13
La libertà personale è inviolabile. Non è ammessa forma
alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione
personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà
personale se non per atto motivato dall’autorità giudiziaria
e nei soli casi e modi previsti dalla legge.
In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati
tassativamente dalla legge, l’autorità di pubblica sicurezza
può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere
comunicati entro quarantotto ore all’autorità giudiziaria e,
se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore,
si intendono revocati e restano privi di ogni effetto.
È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone
comunque sottoposte a restrizioni di libertà.
La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione
preventiva.
Art. 14
Il domicilio è inviolabile.
Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o
sequestri, se non nei casi e modi stabiliti dalla legge
secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà
personale.
Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e di
incolumità pubblica o a fini economici e fiscali sono
regolati da leggi speciali.
Art. 15
La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni
altra forma di comunicazione sono inviolabili.
La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato
dell’autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla
legge.
Art. 16
Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in
qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le
limitazioni che la legge stabilisce in via generale per
motivi di sanità o di sicurezza. Nessuna restrizione può
essere determinata da ragioni politiche.
Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della
Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge.
Art. 17
I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e
senz’armi.
Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è
richiesto preavviso.
Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso
alle autorità, che possono vietarle soltanto per comprovati
motivi di sicurezza o di incolumità pubblica.
Art. 18
I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza
autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli
dalla legge penale.
Sono proibite le associazioni segrete e quelle che
perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante
organizzazioni di carattere militare.
Art. 19
Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria
fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata,
di farne propaganda e di esercitarne in privato o in
pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al
buon costume.
Art. 20
Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto
d’una associazione od istituzione non possono essere causa
di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami
fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni
forma di attività.
Art. 21
Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio
pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di
diffusione.
La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o
censure. Si può procedere a sequestro soltanto per atto
motivato dell’autorità giudiziaria nel caso di delitti, per
i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o
nel caso di violazione delle norme che la legge stessa
prescriva per l’indicazione dei responsabili.
In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia
possibile il tempestivo intervento dell’autorità
giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere
eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono
immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare
denunzia all’autorità giudiziaria. Se questa non lo
convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro
s’intende revocato e privo d’ogni effetto.
La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che
siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa
periodica.
Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e
tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La
legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a
reprimere le violazioni.
Art. 22
Nessuno può essere privato, per motivi politici, della
capacità giuridica, della cittadinanza, del nome.
Art. 23
Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere
imposta se non in base alla legge.
Art. 24
Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri
diritti e interessi legittimi.
La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del
procedimento.
Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i
mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione.
La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione
degli errori giudiziari.
Art. 25
Nessuno può essere distolto dal giudice naturale
precostituito per legge.
Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che
sia entrata in vigore prima del fatto commesso.
Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non
nei casi previsti dalla legge.
Art. 26
L’estradizione del cittadino può essere consentita soltanto
ove sia espressamente prevista dalle convenzioni
internazionali.
Non può in alcun caso essere ammessa per reati politici.
Art. 27
La responsabilità penale è personale.
L’imputato non è considerato colpevole sino alla condanna
definitiva.
Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al
senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del
condannato.
Non è ammessa la pena di morte, se non nei casi previsti
dalle leggi militari di guerra.
Art. 28
I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti
pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi
penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in
violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile
si estende allo Stato e agli enti pubblici.
TITOLO II - Rapporti etico-sociali
Art. 29
La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come
società naturale fondata sul matrimonio.
Il matrimonio è ordinato sulla eguaglianza morale e
giuridica dei coniugi, con limiti stabiliti dalla legge a
garanzia dell’unità familiare.
Art. 30
È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed
educare i figli, anche se nati fuori dal matrimonio.
Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che
siano assolti i loro compiti.
La legge assicura ai figli nati fuori dal matrimonio ogni
tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei
membri della famiglia legittima.
La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della
paternità.
Art. 31
La Repubblica agevola con misure economiche e altre
provvidenze la formazione della famiglia e l’adempimento dei
compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie
numerose.
Protegge la maternità, l’infanzia e la gioventù, favorendo
gli istituti necessari a tale scopo.
Art. 32
La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto
dell’individuo e interesse della collettività e garantisce
cure gratuite agli indigenti.
Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento
sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può
in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della
persona umana.
Art. 33
L’arte e la scienza sono libere e libero ne è
l’insegnamento.
La Repubblica detta le norme generali sull’istruzione ed
istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi.
Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed
istituti di educazione, senza oneri per lo Stato.
La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole
non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse
piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico
equipollente a quello degli alunni di scuole statali.
È prescritto un esame di Stato per l’ammissione ai vari
ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per
l’abilitazione all’esercizio professionale.
Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie,
hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti
stabiliti dalle leggi dello Stato.
Art. 34
La scuola è aperta a tutti. L’istruzione inferiore,
impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita.
I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno
diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi.
La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di
studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che
devono essere attribuite per concorso.
TITOLO III - Rapporti economici
Art. 35
La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed
applicazioni.
Cura la formazione e l’elevazione professionale dei
lavoratori.
Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni
internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del
lavoro.
Riconosce la libertà di emigrazione, salvo gli obblighi
stabiliti dalla legge nell’interesse generale, e tutela il
lavoro italiano all’estero.
Art. 36
Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata
alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso
sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia una esistenza
libera e dignitosa.
La durata massima della giornata lavorativa è stabilita
dalla legge.
Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie
annuali retribuite, e non può rinunziarvi.
Art. 37
La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di
lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore.
Le condizioni di lavoro devono consentire l’adempimento
della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla
madre e al bambino una speciale adeguata protezione.
La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro
salariato.
La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme
e garantisce ad essi, a parità di lavoro, il diritto alla
parità di retribuzione.
Art. 38
Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi
necessari per vivere ha diritto al mantenimento e
all’assistenza sociale.
I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati
mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di
infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione
involontaria.
Gli inabili ed i minorati hanno diritto all’educazione e
all’avviamento professionale.
Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed
istituti predisposti o integrati dallo Stato.
L’assistenza privata è libera.
Art. 39
L’organizzazione sindacale è libera. Ai sindacati non può
essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione
presso uffici locali o centrali, secondo le norme di legge.
È condizione per la registrazione che gli statuti dei
sindacati sanciscano un ordinamento interno a base
democratica.
I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono,
rappresentati unitariamente in proporzione dei loro
iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con
efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle
categorie alle quali il contratto si riferisce.
Art. 40
Il diritto di sciopero si esercita nell’ambito delle leggi
che lo regolano.
Art. 41
L’iniziativa economica privata è libera.
Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in
modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla
dignità umana.
La legge determina i programmi e i controlli opportuni
perché l’attività economica pubblica e privata possa essere
indirizzata e coordinata a fini sociali.
Art. 42
La proprietà è pubblica o privata. I beni economici
appartengono allo Stato, ad enti o a privati.
La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge,
che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti
allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla
accessibile a tutti.
La proprietà privata può essere, nei casi preveduti dalla
legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi
d’interesse generale.
La legge stabilisce le norme ed i limiti della successione
legittima e testamentaria e i diritti dello Stato sulle
eredità.
Art. 43
A fini di utilità generale la legge può riservare
originariamente o trasferire, mediante espropriazione e
salvo indennizzo, allo Stato, ad enti pubblici o a comunità
di lavoratori o di utenti determinate imprese o categorie di
imprese, che si riferiscano a servizi pubblici essenziali o
a fonti di energia o a situazioni di monopolio ed abbiano
carattere di preminente interesse generale.
Art. 44
Al fine di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e
di stabilire equi rapporti sociali, la legge impone obblighi
e vincoli alla proprietà terriera privata, fissa limiti alla
sua estensione secondo le regioni e le zone agrarie,
promuove ed impone la bonifica delle terre, la
trasformazione del latifondo e la ricostituzione delle unità
produttive; aiuta la piccola e la media proprietà.
La legge dispone provvedimenti a favore delle zone montane.
Art. 45
La Repubblica riconosce la funzione sociale della
cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di
speculazione privata. La legge ne promuove e favorisce
l’incremento con i mezzi più idonei e ne assicura, con gli
opportuni controlli, il carattere e le finalità.
La legge provvede alla tutela e allo sviluppo
dell’artigianato.
Art. 46
Ai fini della elevazione economica e sociale del lavoro e in
armonia con le esigenze della produzione, la Repubblica
riconosce il diritto dei lavoratori a collaborare, nei modi
e nei limiti stabiliti dalle leggi, alla gestione delle
aziende.
Art. 47
La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le
sue forme; disciplina, coordina e controlla l’esercizio del
credito.
Favorisce l’accesso del risparmio popolare alla proprietà
dell’abitazione, alla proprietà diretta coltivatrice e al
diretto e indiretto investimento azionario nei grandi
complessi produttivi del Paese.
TITOLO IV - Rapporti politici
Art. 48
Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno
raggiunto la maggiore età.
Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo
esercizio è dovere civico.
Il diritto di voto non può essere limitato se non per
incapacità civile o per effetto di sentenza penale
irrevocabile e nei casi di indegnità morale indicati dalla
legge.
Art. 49
Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in
partiti per concorrere con metodo democratico a determinare
la politica nazionale.
Art. 50
Tutti i cittadini possono rivolgere petizioni alle Camere
per chiedere provvedimenti legislativi o esporre comuni
necessità.
Art. 51
Tutti i cittadini dell’uno o dell’altro sesso possono
accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in
condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti
dalla legge.
La legge può, per l’ammissione ai pubblici uffici e alle
cariche elettive, parificare ai cittadini gli italiani non
appartenenti alla Repubblica.
Chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di
disporre del tempo necessario al loro adempimento e di
conservare il suo posto di lavoro.
Art. 52
La difesa della Patria è sacro dovere del cittadino.
Il servizio militare è obbligatorio nei limiti e modi
stabiliti dalla legge. Il suo adempimento non pregiudica la
posizione di lavoro del cittadino, né l’esercizio dei
diritti politici.
L’ordinamento delle Forze armate si informa allo spirito
democratico della Repubblica.
Art. 53
Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in
ragione della loro capacità contributiva. - Il sistema
tributario è informato a criteri di progressività.
Art. 54
Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla
Repubblica e di osservare la Costituzione e le leggi.
I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il
dovere di adempierle con disciplina ed onore, prestando
giuramento nei casi stabiliti dalla legge.
PARTE II - Ordinamento della Repubblica
TITOLO I - Il Parlamento
Sezione I - Le Camere
Art. 55
Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del
Senato della Repubblica.
Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle
due Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione.
Art. 56
La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e
diretto.
Il numero dei deputati è di seicentotrenta.
Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno
delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età.
La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni si effettua
dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale
risulta dall’ultimo censimento generale della popolazione,
per seicentotrenta e distribuendo i seggi in proporzione
alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei
quozienti interi e dei più alti resti.
Art. 57
Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale.
Il numero dei senatori elettivi è di trecentoquindici.
Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a
sette; il Molise ne ha due, la Valle d’Aosta uno.
La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa
applicazione delle disposizioni del precedente comma, si
effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni quale
risulta dall’ultimo censimento regionale, sulla base dei
quozienti interi e dei più alti resti.
Art. 58
I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto
dagli elettori che hanno superato il venticinquesimo anno di
età.
Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto
il quarantesimo anno.
Art. 59
È senatore di diritto a vita, salvo rinunzia, chi è stato
Presidente della Repubblica.
Il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita
cinque cittadini che hanno illustrato la Patria per
altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e
letterario.
Art. 60
La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono
eletti per cinque anni.
La durata di ciascuna Camera non può essere prorogata se non
per legge e soltanto in caso di guerra.
Art. 61
Le elezioni delle nuove Camere hanno luogo entro settanta
giorni dalla fine delle precedenti. La prima riunione ha
luogo non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni.
Finché non siano riunite le nuove Camere sono prorogati i
poteri delle precedenti.
Art. 62
Le Camere si riuniscono di diritto il primo giorno non
festivo di febbraio e di ottobre.
Ciascuna Camera può essere convocata in via straordinario
per iniziativa del suo Presidente o del Presidente della
Repubblica o di un terzo dei suoi componenti.
Quando si riunisce in via straordinaria una Camera, è
convocata di diritto anche l’altra.
Art. 63
Ciascuna Camera elegge fra i suoi componenti il Presidente e
l’Ufficio di presidenza.
Quando il Parlamento si riunisce in seduta comune, il
Presidente e l’Ufficio di presidenza sono quelli della
Camera dei deputati.
Art. 64
Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza
assoluta dei suoi componenti.
Le sedute sono pubbliche; tuttavia ciascuna delle due Camere
e il Parlamento a Camere riunite possono deliberare di
adunarsi in seduta segreta.
Le deliberazioni di ciascuna Camera e del Parlamento non
sono valide se non è presente la maggioranza dei loro
componenti, e se non sono adottate a maggioranza dei
presenti, salvo che la Costituzione prescriva una
maggioranza speciale.
I membri del Governo, anche se non fanno parte delle Camere,
hanno diritto, e se richiesti obbligo, di assistere alle
sedute. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono.
Art. 65
La legge determina i casi di ineleggibilità e di
incompatibilità con l’ufficio di deputato e di senatore.
Nessuno può appartenere contemporaneamente alle due Camere.
Art. 66
Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi
componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di
incompatibilità.
Art. 67
Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed
esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.
Art. 68
I membri del Parlamento non possono essere chiamati a
rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati
nell’esercizio delle loro funzioni.
Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene,
nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a
perquisizione personale o domiciliare, né può essere
arrestato o altrimenti privato della libertà personale, o
mantenuto in detenzione, salvo che in esecuzione di una
sentenza irrevocabile di condanna, ovvero se sia colto
nell’atto di commettere un delitto per il quale è previsto
l’arresto obbligatorio in flagranza. Analoga autorizzazione
è richiesta per sottoporre i membri del Parlamento ad
intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o
comunicazioni e a sequestro di corrispondenza.
Art. 69
I membri del parlamento ricevono una indennità stabilita
dalla legge.
Sezione II - La formazione delle leggi
Art. 70
La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle
due Camere.
Art. 71
L’iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun
membro delle Camere ed agli organi ed enti ai quali sia
conferita da legge costituzionale.
Il popolo esercita l’iniziativa delle leggi, mediante la
proposta, da parte di almeno cinquantamila elettori, di un
progetto redatto in articoli.
Art. 72
Ogni disegno di legge, presentato ad una Camera è, secondo
le norme del suo regolamento, esaminato da una commissione e
poi dalla Camera stessa, che lo approva articolo per
articolo e con votazione finale.
Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i
disegni di legge dei quali è dichiarata l’urgenza.
Può altresì stabilire in quali casi e forme l’esame e
l’approvazione dei disegni di legge sono deferiti a
commissioni, anche permanenti, composte in modo da
rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche
in tali casi, fino al momento della sua approvazione
definitiva, il disegno di legge è rimesso alla Camera, se il
Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto
della commissione richiedono che sia discusso o votato dalla
Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua
approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il
regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori
delle commissioni.
La procedura normale di esame e di approvazione diretta da
parte della Camera è sempre adottata per i disegni di legge
in materia costituzionale ed elettorale e per quelli di
delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare
trattati internazionali , di approvazione di bilanci e
consuntivi.
Art. 73
Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica
entro un mese dall’approvazione.
Se le Camere, ciascuna a maggioranza assoluta dei propri
componenti, ne dichiarano l’urgenza, la legge è promulgata
nel termine da essa stabilito.
Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed
entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla
loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano
un termine diverso.
Art. 74
Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la
legge, può con messaggio motivato alle Camere chiedere una
nuova deliberazione.
Se le Camere approvano nuovamente la legge, questa deve
essere promulgata.
Art. 75
È indetto referendum popolare per deliberare la abrogazione,
totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore
di legge, quando lo richiedono cinquecentomila elettori o
cinque Consigli regionali.
Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di
bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a
ratificare trattati internazionali.
Hanno diritto di partecipare al "referendum" tutti i
cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.
La proposta soggetta a "referendum" è approvata se ha
partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi
diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti
validamente espressi.
La legge determina le modalità di attuazione del
"referendum".
Art. 76
L’esercizio della funzione legislativa non può essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
Art. 77
Il Governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare
decreti che abbiano valore di legge ordinaria.
Quando, in casi straordinari di necessità e d’urgenza, il
Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti
provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso
presentarli per la conversione alle Camere che, anche se
sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro
cinque giorni.
I decreti perdono efficacia sin dall’inizio, se non sono
convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro
pubblicazione. Le Camere possono tuttavia regolare con legge
i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non
convertiti.
Art. 78
Le Camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono al
Governo i poteri necessari.
Art. 79
L’amnistia e l’indulto sono concessi con legge deliberata a
maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera,
in ogni suo articolo e nella votazione finale.
La legge che concede l’amnistia o l’indulto stabilisce il
termine per la loro applicazione.
In ogni caso l’amnistia e l’indulto non possono applicarsi
ai reati commessi successivamente alla presentazione del
disegno di legge.
Art. 80
Le Camere autorizzano con legge la ratifica dei trattati
internazionali che sono di natura politica, o prevedono
arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni
del territorio od oneri alla finanze o modificazioni di
leggi.
Art. 81
Le Camere approvano ogni anno i bilanci e il rendiconto
consuntivo presentati dal Governo.
L’esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso
se non per legge e per periodi non superiori
complessivamente a quattro mesi.
Con la legge di approvazione del bilancio non si possono
stabilire nuovi tributi e nuove spese.
Ogni altra legge che importi nuove e maggiori spese deve
indicare i mezzi per farvi fronte.
Art. 82
Ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di
pubblico interesse.
A tale scopo nomina fra i propri componenti una commissione
formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari
gruppi. La commissione d’inchiesta procede alle indagini e
agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni
dell’autorità giudiziaria.
TITOLO II - Il Presidente della Repubblica
Art. 83
Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in
seduta comune dei suoi membri.
All’elezione partecipano tre delegati per ogni Regione
eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la
rappresentanza delle minoranze. La Valle d’Aosta ha un solo
delegato.
L’elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per
scrutinio segreto a maggioranza di due terzi dell’assemblea.
Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza
assoluta.
Art. 84
Può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino
che abbia compiuto cinquanta anni d’età e goda dei diritti
civili e politici.
L’ufficio di Presidente della Repubblica è incompatibile con
qualsiasi altra carica.
L’assegno e la dotazione del Presidente sono determinati per
legge.
Art. 85
Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni.
Trenta giorni prima che scada il termine il Presidente della
Camera dei deputati convoca in seduta comune il Parlamento e
i delegati regionali, per eleggere il nuovo Presidente della
Repubblica.
Se le Camere sono sciolte, o manca meno di tre mesi alla
loro cessazione, la elezione ha luogo entro quindici giorni
dalla riunione delle Camere nuove. Nel frattempo sono
prorogati i poteri del Presidente in carica.
Art. 86
Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso
che egli non possa adempierle, sono esercitate dal
Presidente del Senato.
In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni
del Presidente della Repubblica, il Presidente della Camera
dei deputati indice la elezione del nuovo Presidente della
Repubblica entro quindici giorni, salvo il maggior termine
previsto se le Camere sono sciolte o manca meno di tre mesi
alla loro cessazione.
Art. 87
Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e
rappresenta l’unità nazionale.
Può inviare messaggi alle Camere. Indice le elezioni delle
nuove Camere e ne fissa la prima riunione. Autorizza la
presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa
del Governo.
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge
e i regolamenti.
Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla
Costituzione.
Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello
Stato. Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici,
ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra,
l’autorizzazione delle Camere.
Ha il comando delle Forze Armate, presiede il Consiglio
supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo
stato di guerra deliberato dalle Camere.
Presiede il Consiglio superiore della magistratura. Può
concedere grazia e commutare le pene. Conferisce le
onorificenze della Repubblica.
Art. 88
Il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro
Presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di esse.
Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del
suo mandato, salvo che essi coincidano in tutto o in parte
con gli ultimi sei mesi della legislatura.
Art. 89
Nessun atto del Presidente è valido se non è controfirmato
dai ministri proponenti, che ne assumono la responsabilità.
Gli atti che hanno valore legislativo e gli altri indicati
dalla legge sono controfirmati anche dal Presidente del
Consiglio dei Ministri.
Art. 90
Il Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti
compiuti nell’esercizio delle sue funzioni, tranne che per
alto tradimento o per attentato alla Costituzione.
In tali casi è messo in stato di accusa dal Parlamento in
seduta comune, a maggioranza assoluta dei suoi membri.
Art. 91
Il Presidente della Repubblica, prima di assumere le sue
funzioni, presta giuramento di fedeltà alla Repubblica e di
osservanza della Costituzione dinanzi al Parlamento in
seduta comune.
TITOLO III - Il Governo
Sezione I - Il Consiglio dei ministri
Art. 92
Il Governo della Repubblica è composto del Presidente del
Consiglio e dei ministri, che costituiscono insieme il
Consiglio dei ministri.
Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del
Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, i ministri.
Art. 93
Il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri, prima
di assumere le funzioni, prestano giuramento nelle mani del
Presidente della Repubblica.
Art. 94
Il Governo deve avere la fiducia delle due Camere. Ciascuna
Camera accorda o revoca la fiducia mediante mozione motivata
e votata per appello nominale.
Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si
presenta alle Camere per ottenerne la fiducia.
Il voto contrario di una o entrambe le Camere su una
proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni.
La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un
decimo dei componenti della Camera e non può essere messa in
discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione.
Art. 95
Il Presidente del Consiglio dei ministri dirige la politica
generale del Governo e ne è responsabile. Mantiene l’unità
di indirizzo politico ed amministrativo, promuovendo e
coordinando l’attività dei ministri.
I ministri sono responsabili collegialmente degli atti del
Consiglio dei ministri, e individualmente degli atti dei
loro dicasteri.
La legge provvede all’ordinamento della Presidenza del
Consiglio e determina il numero, le attribuzioni e
l’organizzazione dei ministeri.
Art. 96
Il Presidente del Consiglio dei Ministri ed i Ministri,
anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati
commessi nell’esercizio delle loro funzioni, alla
giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del Senato
della Repubblica o della Camera dei deputati, secondo le
norme stabilite con legge costituzionale.
Sezione II - La pubblica amministrazione
Art. 97
I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di
legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e
l’imparzialità dell’amministrazione.
Nell’ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di
competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei
funzionari.
Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede
mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge.
Art. 98
I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della
Nazione.
Se sono membri del Parlamento, non possono conseguire
promozioni se non per anzianità.
Si possono con legge stabilire limitazioni al diritto
d’iscriversi ai partiti politici per i magistrati, i
militari di carriera in servizio attivo, i funzionari ed
agenti di polizia, i rappresentanti diplomatici e consolari
all’estero.
Sezione III - Gli organi ausiliari
Art. 99
Il Consiglio nazionale della economia e del lavoro è
composto, nei modi stabiliti dalla legge, di esperti e di
rappresentanti delle categorie produttive, in misura che
tenga conto della loro importanza numerica e qualitativa.
È organo di consulenza delle Camere e del Governo per le
materie e secondo le funzioni che gli sono attribuite dalla
legge.
Ha l’iniziativa legislativa e può contribuire alla
elaborazione della legislazione economica e sociale secondo
i principi ed entro i limiti stabiliti dalla legge.
Art. 100
Il Consiglio di Stato è organo di consulenza
giuridico-amministrativa e di tutela della giustizia
nell’amministrazione.
La Corte dei conti esercita il controllo preventivo di
legittimità sugli atti del Governo, e anche quello
successivo sulla gestione del bilancio dello Stato.
Partecipa, nei casi e nelle forme stabiliti dalla legge, al
controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo
Stato contribuisce in via ordinaria. Riferisce direttamente
alle Camere sul risultato del riscontro eseguito.
La legge assicura l’indipendenza dei due Istituti e dei loro
componenti di fronte al Governo.
TITOLO IV - La magistratura
Sezione I - Ordinamento giurisdizionale
Art. 101
La giustizia è amministrata in nome del popolo.
I giudici sono soggetti soltanto alla legge.
Art. 102
La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati
ordinari istituiti e regolati dalle norme sull’ordinamento
giudiziario.
Non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici
speciali.
Possono soltanto istituirsi presso gli organi giudiziari
ordinari sezioni specializzate per determinate materie,
anche con la partecipazione di cittadini idonei estranei
alla magistratura.
La legge regola i casi e le forme della partecipazione
diretta del popolo all’amministrazione della giustizia.
Art. 103
Il Consiglio di Stato e gli altri organi di giustizia
amministrativa hanno giurisdizione per la tutela nei
confronti della pubblica amministrazione degli interessi
legittimi e, in particolari materie indicate dalla legge,
anche dei diritti soggettivi.
La Corte dei conti ha giurisdizione nelle materie di
contabilità pubblica e nelle altre specificate dalla legge.
I tribunali militari in tempo di guerra hanno la
giurisdizione stabilita dalla legge. In tempo di pace hanno
giurisdizione soltanto per i reati militari commessi da
appartenenti alle Forze Armate.
Art. 104
La magistratura costituisce un ordine autonomo e
indipendente da ogni altro potere.
Il Consiglio superiore della magistratura è presieduto dal
Presidente della Repubblica.
Ne fanno parte di diritto il primo presidente e il
procuratore generale della Corte di cassazione.
Gli altri componenti sono eletti per due terzi da tutti i
magistrati ordinari tra gli appartenenti alle varie
categorie, e per un terzo dal Parlamento in seduta comune
tra professori ordinari di università in materie giuridiche
ed avvocati dopo quindici anni di esercizio.
Il Consiglio elegge un vice presidente fra i componenti
designati dal Parlamento.
I membri elettivi del Consiglio durano in carica quattro
anni e non sono immediatamente rieleggibili.
Non possono, finché sono in carica, essere iscritti negli
albi professionali, né far parte del Parlamento o di un
Consiglio regionale.
Art. 105
Spettano al Consiglio superiore della magistratura, secondo
le norme dell’ordinamento giudiziario, le assunzioni, le
assegnazioni ed i trasferimenti, le promozioni e i
provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati.
Art. 106
Le nomine dei magistrati hanno luogo per concorso.
La legge sull’ordinamento giudiziario può ammettere la
nomina, anche elettiva, di magistrati onorari per tutte le
funzioni attribuite a giudici singoli.
Su designazione del Consiglio superiore della magistratura
possono essere chiamati all’ufficio di consiglieri di
cassazione, per meriti insigni, professori ordinari di
università in materie giuridiche e avvocati che abbiano
quindici anni di esercizio e siano iscritti negli albi
speciali per le giurisdizioni superiori.
Art. 107
I magistrati sono inamovibili. Non possono essere dispensati
o sospesi dal servizio né destinati ad altre sedi o funzioni
se non in seguito a decisione del Consiglio superiore della
magistratura, adottata o per i motivi e con le garanzie di
difesa stabilite dall’ordinamento giudiziario o con il loro
consenso.
Il Ministro della giustizia ha facoltà di promuovere
l’azione disciplinare.
I magistrati si distinguono tra loro soltanto per diversità
di funzioni.
Il pubblico ministero gode delle garanzie stabilite nei suoi
riguardi dalle norme sull’ordinamento giudiziario.
Art. 108
Le norme sull’ordinamento giudiziario e su ogni magistratura
sono stabilite con legge.
La legge assicura l’indipendenza dei giudici delle
giurisdizioni speciali, del pubblico ministero presso di
esse, e degli estranei che partecipano all’amministrazione
della giustizia.
Art. 109
L’autorità giudiziaria dispone direttamente della polizia
giudiziaria.
Art. 110
Ferme le competenze del Consiglio superiore della
magistratura, spettano al Ministro della giustizia
l’organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi
alla giustizia.
Sezione II - Norme sulla giurisdizione
Art. 111
Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere
motivati.
Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà
personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari
o speciali, è sempre ammesso ricorso in cassazione per
violazione di legge. Si può derogare a tale norma soltanto
per le sentenze dei tribunali militari in tempo di guerra.
Contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei
conti il ricorso in cassazione è ammesso per i soli motivi
inerenti alla giurisdizione.
Art. 112
Il Pubblico ministero ha l’obbligo di esercitare l’azione
penale.
Art. 113
Contro gli atti della pubblica amministrazione è sempre
ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli
interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione
ordinaria o amministrativa.
Tale tutela giurisdizionale non può essere esclusa o
limitata a particolari mezzi di impugnazione o per
determinate categorie di atti.
La legge determina quali organi di giurisdizione possono
annullare gli atti della pubblica amministrazione nei casi e
con gli effetti previsti dalla legge stessa.
TITOLO V - Le regioni, le province, i comuni
Art. 114
La Repubblica si riparte in Regioni, Province e Comuni.
Art. 115
Le Regioni sono costituite in enti autonomi con propri
poteri e funzioni secondo i principi fissati nella
Costituzione.
Art. 116
Alla Sicilia, alla Sardegna, al Trentino-Alto Adige, al
Friuli-Venezia Giulia e alla Valle d’Aosta sono attribuite
forme e condizioni particolari di autonomia, secondo statuti
speciali adottati con leggi costituzionali.
Art. 117
La Regione emana per le seguenti materie norme legislative
nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi
dello Stato, sempreché le norme stesse non siano in
contrasto con l’interesse nazionale e con quello di altre
Regioni:
ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi
dipendenti dalla Regione;
circoscrizioni comunali;
polizia locale urbana e rurale;
fiere e mercati;
beneficenza pubblica ed assistenza sanitaria ed ospedaliera;
istruzione artigiana e professionale e assistenza
scolastica;
musei e biblioteche di enti locali;
urbanistica;
turismo ed industria alberghiera;
tranvie e linee automobilistiche di interesse regionale;
viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse
regionale;
navigazione e porti lacuali;
acque minerali e termali;
cave e torbiere;
caccia;
pesca nelle acque interne;
agricoltura e foreste;
artigianato;
altre materie indicate da leggi costituzionali.
Le leggi della Repubblica possono demandare alla Regione il
potere di emanare norme per la loro attuazione.
Art. 118
Spettano alla Regione le funzioni amministrative per le
materie elencate nel precedente articolo, salvo quelle di
interesse esclusivamente locale, che possono essere
attribuite dalle leggi della Repubblica alle Province, ai
Comuni o ad altri enti locali.
Lo Stato può con legge delegare alla Regione l’esercizio di
altre funzioni amministrative.
La Regione esercita normalmente le sue funzioni
amministrative delegandole alle Province, ai Comuni o ad
altri enti locali, o valendosi dei loro uffici.
Art. 119
Le Regioni hanno autonomia finanziaria nelle forme e nei
limiti stabiliti da leggi della Repubblica, che la
coordinano con la finanza dello Stato, delle Province e dei
Comuni.
Alle regioni sono attribuiti tributi propri e quote di
tributi erariali, in relazione ai bisogni delle Regioni per
le spese necessarie ad adempiere le loro funzioni normali.
Per provvedere a scopi determinati, e particolarmente per
valorizzare il Mezzogiorno e le Isole, lo Stato assegna per
legge a singole Regioni contributi speciali.
La Regione ha un proprio demanio e patrimonio, secondo le
modalità stabilite con legge della Repubblica.
Art. 120
La Regione non può istituire dazi d’importazione o
esportazione o transito fra le Regioni.
Non può adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi
modo la libera circolazione delle persone e delle cose fra
le Regioni.
Non può limitare il diritto dei cittadini di esercitare in
qualunque parte del territorio nazionale la loro
professione, impiego o lavoro.
Art. 121
Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta
e il suo presidente.
Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative e
regolamentari attribuite alla Regione e le altre funzioni
conferitegli dalla Costituzione e dalle leggi. Può fare
proposte di legge alle Camere.
La giunta regionale è l’organo esecutivo delle Regioni. Il
presidente della Giunta rappresenta la Regione; promulga le
leggi ed i regolamenti regionali; dirige le funzioni
amministrative delegate dallo Stato alla Regione,
conformandosi alle istruzioni del Governo centrale.
Art. 122
Il sistema d’elezione, il numero e i casi di ineleggibilità
e di incompatibilità dei consiglieri regionali sono
stabiliti con legge della Repubblica.
Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio
regionale e ad una delle Camere del Parlamento o ad un altro
Consiglio regionale.
Il Consiglio elegge nel suo seno un presidente e un ufficio
di presidenza per i propri lavori.
I consiglieri regionali non possono essere chiamati a
rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati
nell’esercizio delle loro funzioni.
Il Presidente ed i membri della Giunta sono eletti dal
Consiglio regionale tra i suoi componenti.
Art. 123
Ogni Regione ha uno statuto il quale, in armonia con la
Costituzione e con le leggi della Repubblica, stabilisce le
norme relative all’organizzazione interna della Regione. Lo
statuto regola l’esercizio del diritto di iniziativa e del
"referendum" su leggi e provvedimenti amministrativi della
Regione e la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti
regionali.
Lo statuto è deliberato dal Consiglio regionale a
maggioranza assoluta dei suoi componenti, ed è approvato con
legge della Repubblica.
Art. 124
Un commissario del Governo, residente nel capoluogo della
Regione, sopraintende alle funzioni amministrative
esercitate dallo Stato e le coordina con quelle esercitate
dalla Regione.
Art. 125
Il controllo di legittimità sugli atti amministrativi della
Regione è esercitato, in forma decentrata, da un organo
dello Stato, nei modi e nei limiti stabiliti da leggi della
Repubblica. La legge può in determinati casi ammettere il
controllo di merito, al solo effetto di promuovere, con
richiesta motivata, il riesame della deliberazione da parte
del Consiglio regionale.
Nella Regione sono istituiti organi di giustizia
amministrativa di primo grado, secondo l’ordinamento
stabilito da legge della Repubblica. Possono istituirsi
sezioni con sede diversa dal capoluogo della Regione.
Art. 126
Il Consiglio regionale può essere sciolto, quando compia
atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge,
o non corrisponda all’invito del Governo di sostituire la
Giunta o il Presidente, che abbiano compiuto analoghi atti o
violazioni.
Può essere sciolto quando, per dimissioni o per
impossibilità di formare una maggioranza, non sia in grado
di funzionare.
Può essere altresì sciolto per ragioni di sicurezza
nazionale.
Lo scioglimento è disposto con decreto motivato del
Presidente della Repubblica, sentita una Commissione di
deputati e senatori costituita, per le questioni regionali,
nei modi stabiliti con legge della Repubblica. Col decreto
di scioglimento è nominata una Commissione di tre cittadini
eleggibili al Consiglio regionale, che indice le elezioni
entro tre mesi e provvede all’ordinaria amministrazione di
competenza della Giunta e agli atti improrogabili, da
sottoporre alla ratifica del nuovo Consiglio.
Art. 127
Ogni legge approvata dal Consiglio regionale è comunicata al
Commissario che, salvo il caso di opposizione da parte del
Governo, deve vistarla nel termine di trenta giorni dalla
comunicazione.
La legge è promulgata nei dieci giorni dalla apposizione del
visto ed entra in vigore non prima di quindici giorni dalla
sua pubblicazione. Se una legge è dichiarata urgente dal
Consiglio regionale, e il Governo della Repubblica lo
consente, la promulgazione e l’entrata in vigore non sono
subordinate ai termini indicati.
Il Governo della Repubblica, quando ritenga che una legge
approvata dal Consiglio regionale ecceda la competenza della
Regione o contrasti con gli interessi nazionale o con quelli
di altre Regioni, la rinvia al Consiglio regionale nel
termine fissato per l’approvazione del visto.
Ove il Consiglio regionale la approvi di nuovo a maggioranza
assoluta dei suoi componenti, il Governo della Repubblica
può, nei quindici giorni dalla comunicazione, promuovere la
questione di legittimità davanti alla Corte costituzionale,
o quella di merito per contrasto di interessi davanti alle
Camere. In caso di dubbio, la Corte decide di chi sia la
competenza.
Art. 128
Le Province e i Comuni sono enti autonomi nell’ambito dei
principi fissati da leggi generali della Repubblica, che ne
determinano le funzioni.
Art. 129
Le Province e i Comuni sono anche circoscrizioni di
decentramento statale e regionale.
Le circoscrizioni provinciali possono essere suddivise in
circondari con funzioni esclusivamente amministrative per un
ulteriore decentramento.
Art. 130
Un organo della Regione, costituito nei modi stabiliti da
legge della Repubblica, esercita, anche in forma decentrata,
il controllo di legittimità sugli atti delle Province, dei
Comuni e degli altri enti locali.
In casi determinati dalla legge può essere esercitato il
controllo di merito, nella forma di richiesta motivata agli
enti deliberanti di riesaminare la loro deliberazione.
Art. 131
Sono costituite le seguenti Regioni:
Piemonte;
Valle d’Aosta;
Lombardia;
Trentino-Alto Adige;
Veneto;
Friuli-Venezia Giulia;
Liguria;
Emilia-Romagna;
Toscana;
Umbria;
Marche;
Lazio;
Abruzzi;
Molise;
Campania;
Puglia;
Basilicata;
Calabria;
Sicilia;
Sardegna.
Art. 132
Si può con legge costituzionale, sentiti i Consigli
regionali, disporre la fusione di Regioni esistenti o la
creazione di nuove Regioni con un minimo di un milione
d’abitanti, quando ne facciano richiesta tanti Consigli
comunali che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni
interessate, e la proposta sia approvata con referendum
dalla maggioranza delle popolazioni stesse.
Si può con referendum e con legge della Repubblica, sentiti
i Consigli regionali, consentire che Province e Comuni, che
ne facciano richiesta, siano staccati da una Regione ed
aggregati ad un’altra.
Art. 133
Il mutamento delle circoscrizioni provinciali e la
istituzione di nuove Province nell’ambito di una Regione
sono stabiliti con leggi della Repubblica, su iniziative dei
Comuni, sentita la stessa Regione.
La Regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue
leggi istituire nel proprio territorio nuovi Comuni e
modificare le loro circoscrizioni e denominazioni.
TITOLO VI - Garanzie costituzionali
Sezione I - La Corte costituzionale
Art. 134
La Corte costituzionale giudica: sulle controversie relative
alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti,
aventi forza di legge, dello Stato e delle Regioni; sui
conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su
quelli tra lo Stato e le Regioni, e tra le Regioni; sulle
accuse promosse contro il Presidente della Repubblica , a
norma della Costituzione.
Art. 135
La Corte costituzionale è composta di quindici giudici
nominati per un terzo dal Presidente della Repubblica, per
un terzo dal Parlamento in seduta comune e per un terzo
dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrativa.
I giudici della Corte costituzionale sono scelti tra i
magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori
ordinaria ed amministrativa, i professori ordinari di
università in materie giuridiche e gli avvocati dopo venti
anni d’esercizio.
I giudici della Corte costituzionale sono nominati per nove
anni, decorrenti per ciascuno di essi dal giorno del
giuramento, e non possono essere nuovamente nominati.
Alla scadenza del termine il giudice costituzionale cessa
dalla carica e dall’esercizio delle funzioni.
La Corte elegge tra i suoi componenti, secondo le norme
stabilite dalla legge, il presidente, che rimane in carica
per un triennio, ed è rieleggibile, fermi in ogni caso i
termini di scadenza dall’ufficio di giudice.
L’ufficio di giudice della Corte è incompatibile con quello
di membro del Parlamento o d’un Consiglio regionale, con
l’esercizio della professione d’avvocato, e con ogni carica
ed ufficio indicati dalla legge.
Nei giudizi d’accusa contro il Presidente della Repubblica
intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte, sedici
membri tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i
requisiti per l’eleggibilità a senatore, che il Parlamento
compila ogni nove anni mediante elezione con le stesse
modalità stabilite per la nomina dei giudici ordinari.
Art. 136
Quando la Corte dichiara la illegittimità costituzionale di
una norma di legge o di atto avente forza di legge, la norma
cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla
pubblicazione della decisione.
La decisione della Corte è pubblicata e comunicata alle
Camere ed ai Consigli regionali interessati, affinché, ove
lo ritengano necessario, provvedano nelle forme
costituzionali.
Art. 137
Una legge costituzionale stabilisce le condizioni, le forme,
i termini di proponibilità dei giudizi di legittimità
costituzionale, e le garanzie di indipendenza dei giudici
della Corte.
Con legge ordinaria sono stabiliti le altre norme necessarie
per la costituzione e il funzionamento della Corte.
Contro le decisioni della Corte costituzionale non è ammessa
alcuna impugnazione.
Sezione II - Revisione della Costituzione. Leggi
costituzionali
Art. 138
Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi
costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due
successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre
mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti
di ciascuna Camera nella seconda votazione.
Le leggi stesse sono sottoposte a "referendum" popolare
quando entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano
domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila
elettori o cinque Consigli regionali. La legge sottoposta a
"referendum" non è promulgata, se non è approvata dalla
maggioranza dei voti validi.
Non si fa luogo a "referendum" se la legge è stata approvata
nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a
maggioranza di due terzi dei suoi componenti.
Art. 139
La forma repubblicana non può essere oggetto di revisione
costituzionale. |