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CAPO X Del contratto di agenzia
1742. Nozione. 1743. Diritto di esclusiva. 1744.
Riscossioni. 1745. Rappresentanza dell'agente. 1746.
Obblighi dell'agente. 1747. Impedimento dell'agente. 1748.
Diritti dell'agente. 1749. Obblighi del preponente. 1750.
Durata del contratto o recesso. 1751. Indennità in caso di
cessazione del rapporto. 1751-bis. Patto di non concorrenza.
1752. Agente con rappresentanza. 1753. Agenti di
assicurazione.
Sezione II. Dei collaboratori dell'imprenditore.
2094. Prestatore di lavoro subordinato. 2095. Categorie dei
prestatori di lavoro. Sezione III. Del rapporto di lavoro.
§1. Della costituzione del rapporto di lavoro
2096. Assunzione in prova. 2097 [abrogato] 2098. Violazione
delle norme sul collocamento dei prestatori di lavoro.
$2. Dei diritti e degli obblighi delle parti.
2099. Retribuzione. 2100. Obbligatorietà del cottimo. 2101.
Tariffe di cottimo. 2102. Partecipazione agli utili. 2103.
Mansioni del lavoratore.
2104. Diligenza del prestatore di lavoro. 2105. Obbligo di
fedeltà. 2106. Sanzioni disciplinari. 2107. Orario di
lavoro. 2108. Lavoro straordinario e notturno. 2109. Periodo
di riposo. 2110. Infortunio, malattia, gravidanza,
puerperio. 2111. Servizio militare. 2112. Trasferimento
dell'azienda. 2113. Rinunzie e transazioni.
§ 3. Della previdenza e dell'assistenza.
2114. Previdenza ed assistenza obbligatorie. 2115.
Contribuzioni. 2116. Prestazioni. 2117. Fondi speciali per
la previdenza e l'assistenza.
§ 4. Dell'estinzione del rapporto di lavoro.
2118. Recesso dal contratto a tempo indeterminato. 2119.
Recesso per giusta causa. 2120. Disciplina del trattamento
di fine rapporto. 2121. Computo dell'indennità di mancato
preavviso. 2122. Indennità in caso di morte. 2123. Forme di
previdenza. 2124. Certificato di lavoro. 2125. Patto di non
concorrenza.
§ 5. Disposizioni finali.
2126. Prestazione di fatto con violazione di legge. 2127.
Divieto d'interposizione nel lavoro a cottimo. 2128. Lavoro
a domicilio.
2129. Contratto di lavoro per i dipendenti da enti pubblici.
Sezione IV. Del tirocinio.
2130. Durata del tirocinio. 2131. Retribuzione. 2132.
Istruzione professionale. 2133. Attestato di tirocinio.
2134. Norme applicabili al tirocinio.
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CAPO X Del
contratto di agenzia
1742. Nozione.
Col contratto di agenzia una parte assume stabilmente
l'incarico di promuovere, per conto dell'altra, verso
retribuzione, la conclusione di contratti in una zona
determinata.
Il contratto deve essere provato per iscritto. Ciascuna
parte ha diritto di ottenere dall'altra un documento dalla
stessa sottoscritto che riproduca il contenuto del contratto
e delle clausole aggiuntive. Tale diritto è irrinunciabile.
1743. Diritto di esclusiva.
Il preponente non può valersi contemporaneamente di più
agenti nella stessa zona e per lo stesso ramo di attività,
né l'agente può assumere l'incarico di trattare nella stessa
zona e per lo stesso ramo gli affari di più imprese in
concorrenza tra loro.
1744. Riscossioni.
L'agente non ha facoltà di riscuotere i crediti del
preponente. Se questa facoltà gli è stata attribuita, egli
non può concedere sconti o dilazioni senza speciale
autorizzazione.
1745. Rappresentanza dell'agente.
Le dichiarazioni che riguardano l'esecuzione del contratto
concluso per il tramite dell'agente e i reclami relativi
alle inadempienze contrattuali sono validamente fatti
all'agente.
L'agente può chiedere i provvedimenti cautelari
nell'interesse del preponente e presentare i reclami che
sono necessari per la conservazione dei diritti spettanti a
quest'ultimo.
1746. Obblighi dell'agente.
Nell'esecuzione dell'incarico l'agente deve tutelare gli
interessi del preponente e agire con lealtà e buona fede. In
particolare, deve adempiere l'incarico affidatogli in
conformità delle istruzioni ricevute e fornire al preponente
le informazioni riguardanti le condizioni del mercato nella
zona assegnatagli, e ogni altra informazione utile per
valutare la convenienza dei singoli affari. È nullo ogni
patto contrario.
Egli deve altresì osservare gli obblighi che incombono al
commissionario, ad eccezione di quelli di cui all'articolo
1736, in quanto non siano esclusi dalla natura del contratto
di agenzia.
È vietato il patto che ponga a carico dell'agente una
responsabilità, anche solo parziale, per l'inadempimento del
terzo. È però consentito eccezionalmente alle parti di
concordare di volta in volta la concessione di una apposita
garanzia da parte dell'agente, purché ciò avvenga con
riferimento a singoli affari, di particolare natura e
importo, individualmente determinati; l'obbligo di garanzia
assunto dall'agente non sia di ammontare più elevato della
provvigione che per quell'affare l'agente medesimo avrebbe
diritto a percepire; sia previsto per l'agente un apposito
corrispettivo.
1747. Impedimento dell'agente.
L'agente che non è in grado di eseguire l'incarico
affidatogli deve dare immediato avviso al preponente. In
mancanza è obbligato al risarcimento del danno.
1748. Diritti dell'agente.
Per tutti gli affari conclusi durante il contratto l'agente
ha diritto alla provvigione quando l'operazione è stata
conclusa per effetto del suo intervento.
La provvigione è dovuta anche per gli affari conclusi dal
preponente con terzi che l'agente aveva in precedenza
acquisito come clienti per affari dello stesso tipo o
appartenenti alla zona o alla categoria o gruppo di clienti
riservati all'agente, salvo che sia diversamente pattuito.
L'agente ha diritto alla provvigione sugli affari conclusi
dopo la data di scioglimento del contratto se la proposta è
pervenuta al preponente o all'agente in data antecedente o
gli affari sono conclusi entro un termine ragionevole dalla
data di scioglimento del contratto e la conclusione è da
ricondurre prevalentemente all'attività da lui svolta; in
tali casi la provvigione è dovuta solo all'agente
precedente, salvo che da specifiche circostanze risulti equo
ripartire la provvigione tra gli agenti intervenuti.
Salvo che sia diversamente pattuito, la provvigione spetta
all'agente nel momento e nella misura in cui il preponente
ha eseguito o avrebbe dovuto eseguire la prestazione in base
al contratto concluso con il terzo. La provvigione spetta
all'agente, al più tardi, inderogabilmente dal momento e
nella misura in cui il terzo ha eseguito o avrebbe dovuto
eseguire la prestazione qualora il preponente avesse
eseguito la prestazione a suo carico.
Se il preponente e il terzo si accordano per non dare, in
tutto o in parte, esecuzione al contratto, l'agente ha
diritto, per la parte ineseguita, a una provvigione ridotta
nella misura determinata dagli usi o, in mancanza, dal
giudice secondo equità.
L'agente è tenuto a restituire le provvigioni riscosse solo
nella ipotesi e nella misura in cui sia certo che il
contratto tra il terzo e il preponente non avrà esecuzione
per cause non imputabili al preponente. È nullo ogni patto
più sfavorevole all'agente.
L'agente non ha diritto al rimborso delle spese di agenzia.
1749. Obblighi del preponente.
Il preponente, nei rapporti con l'agente, deve agire con
lealtà e buona fede. Egli deve mettere a disposizione
dell'agente la documentazione necessaria relativa ai beni o
servizi trattati e fornire all'agente le informazioni
necessarie all'esecuzione del contratto: in particolare
avvertire l'agente, entro un termine ragionevole, non appena
preveda che il volume delle operazioni commerciali sarà
notevolmente inferiore a quello che l'agente avrebbe potuto
normalmente attendersi. Il preponente deve inoltre informare
l'agente, entro un termine ragionevole, dell'accettazione o
del rifiuto e della mancata esecuzione di un affare
procuratogli.
Il preponente consegna all'agente un estratto conto delle
provvigioni dovute al più tardi l'ultimo giorno del mese
successivo al trimestre nel corso del quale esse sono
maturate. L'estratto conto indica gli elementi essenziali in
base ai quali è stato effettuato il calcolo delle
provvigioni. Entro il medesimo termine le provvigioni
liquidate devono essere effettivamente pagate all'agente.
L'agente ha diritto di esigere che gli siano fornite tutte
le informazioni necessarie per verificare l'importo delle
provvigioni liquidate e in particolare un estratto dei libri
contabili.
È nullo ogni patto contrario alle disposizioni del presente
articolo.
1750. Durata del contratto o recesso.
Il contratto di agenzia a tempo determinato che continui ad
essere eseguito dalle parti successivamente alla scadenza
del termine si trasforma in contratto a tempo indeterminato.
Se il contratto di agenzia è a tempo indeterminato, ciascuna
delle parti può recedere dal contratto stesso dandone
preavviso all'altra entro un termine stabilito.
Il termine di preavviso non può comunque essere inferiore ad
un mese per il primo anno di durata del contratto, a due
mesi per il secondo anno iniziato, a tre mesi per il terzo
anno iniziato, a quattro mesi per il quarto anno, a cinque
mesi per il quinto anno e a sei mesi per il sesto anno e per
tutti gli anni successivi.
Le parti possono concordare termini di preavviso di maggiore
durata, ma il preponente non può osservare un termine
inferiore a quello posto a carico dell'agente.
Salvo diverso accordo tra le parti, la scadenza del termine
di preavviso deve coincidere con l'ultimo giorno del mese di
calendario.
1751. Indennità in caso di cessazione del rapporto.
All'atto della cessazione del rapporto, il preponente è
tenuto a corrispondere all'agente un'indennità se ricorrono
le seguenti condizioni:
l'agente abbia procurato nuovi clienti al preponente o abbia
sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti
e il preponente riceva ancora sostanziali vantaggi derivanti
dagli affari con tali clienti;
il pagamento di tale indennità sia equo, tenuto conto di
tutte le circostanze del caso, in particolare delle
provvigioni che l'agente perde e che risultano dagli affari
con tali clienti.
L'indennità non è dovuta:
quando il preponente risolve il contratto per
un'inadempienza imputabile all'agente, la quale, per la sua
gravità, non consenta la prosecuzione anche provvisoria del
rapporto;
quando l'agente recede dal contratto, a meno che il recesso
sia giustificato da circostanze attribuibili al preponente o
da circostanze attribuibili all'agente, quali età, infermità
o malattia, per le quali non può più essergli
ragionevolmente chiesta la prosecuzione dell'attività;
quando, ai sensi di un accordo con il preponente, l'agente
cede ad un terzo i diritti e gli obblighi che ha in virtù
del contratto d'agenzia.
L'importo dell'indennità non può superare una cifra
equivalente ad un'indennità annua calcolata sulla base della
media annuale delle retribuzioni riscosse dall'agente negli
ultimi cinque anni e, se il contratto risale a meno di
cinque anni, sulla media del periodo in questione.
La concessione dell'indennità non priva comunque l'agente
del diritto all'eventuale risarcimento dei danni.
L'agente decade dal diritto all'indennità prevista dal
presente articolo se, nel termine di un anno dallo
scioglimento del rapporto, omette di comunicare al
preponente l'intenzione di far valere i propri diritti.
Le disposizioni di cui al presente articolo sono
inderogabili a svantaggio dell'agente.
L'indennità è dovuta anche se il rapporto cessa per morte
dell'agente.
1751-bis. Patto di non concorrenza.
Il patto che limita la concorrenza da parte dell'agente dopo
lo scioglimento del contratto deve farsi per iscritto. Esso
deve riguardare la medesima zona, clientela e genere di beni
o servizi per i quali era stato concluso il contratto di
agenzia e la sua durata non può eccedere i due anni
successivi all'estinzione del contratto.
1752. Agente con rappresentanza.
Le disposizioni del presente capo si applicano anche
nell'ipotesi in cui all'agente è conferita dal preponente la
rappresentanza per la conclusione dei contratti.
1753. Agenti di assicurazione.
Le disposizioni di questo capo sono applicabili anche agli
agenti di assicurazione, in quanto non siano derogate dalle
norme corporative o dagli usi e in quanto siano compatibili
con la natura dell'attività assicurativa.
Sezione II. Dei collaboratori dell'imprenditore.
2094. Prestatore di lavoro subordinato.
È prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante
retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il
proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e
sotto la direzione dell'imprenditore.
2095. Categorie dei prestatori di lavoro.
I prestatori di lavoro subordinato si distinguono in
dirigenti, quadri, impiegati e operai.
Le leggi speciali e le norme corporative, in relazione a
ciascun ramo di produzione e alla particolare struttura
dell'impresa, determinano i requisiti di appartenenza alle
indicate categorie.
Sezione III. Del rapporto di lavoro.
§1. Della costituzione del rapporto di lavoro
2096. Assunzione in prova.
Salvo diversa disposizione delle norme corporative,
l'assunzione del prestatore di lavoro per un periodo di
prova deve risultare da atto scritto.
L'imprenditore e il prestatore di lavoro sono
rispettivamente tenuti a consentire e a fare l'esperimento
che forma oggetto del patto di prova.
Durante il periodo di prova ciascuna delle parti può
recedere dal contratto, senza obbligo di preavviso o
d'indennità. Se però la prova è stabilita per un tempo
minimo necessario, la facoltà di recesso non può esercitarsi
prima della scadenza del termine.
Compiuto il periodo di prova, l'assunzione diviene
definitiva e il servizio prestato si computa nell'anzianità
del prestatore di lavoro.
2097 [abrogato]
2098. Violazione delle norme sul collocamento dei prestatori
di lavoro.
Il contratto di lavoro stipulato senza l'osservanza delle
disposizioni concernenti la disciplina della domanda e
dell'offerta di lavoro può essere annullato, salva
l'applicazione delle sanzioni penali.
La domanda di annullamento è proposta dal pubblico
ministero, su denunzia dell'ufficio di collocamento, entro
un anno dalla data dell'assunzione del prestatore di lavoro.
$2. Dei diritti e degli obblighi delle parti.
2099. Retribuzione.
La retribuzione del prestatore di lavoro può essere
stabilita a tempo o a cottimo e deve essere corrisposta
nella misura determinata dalle norme corporative, con le
modalità e nei termini in uso nel luogo in cui il lavoro
viene eseguito.
In mancanza di norme corporative o di accordo tra le parti,
la retribuzione è determinata dal giudice, tenuto conto, ove
occorra, del parere delle associazioni professionali.
Il prestatore di lavoro può anche essere retribuito in tutto
o in parte con partecipazione agli utili o ai prodotti, con
provvigione o con prestazioni in natura
2100. Obbligatorietà del cottimo.
Il prestatore di lavoro deve essere retribuito secondo il
sistema del cottimo quando, in conseguenza
dell'organizzazione del lavoro, è vincolato all'osservanza
di un determinato ritmo produttivo, o quando la valutazione
della sua prestazione è fatta in base al risultato delle
misurazioni dei tempi di lavorazione.
Le norme corporative determinano i rami di produzione e i
casi in cui si verificano le condizioni previste nel comma
precedente e stabiliscono i criteri per la formazione delle
tariffe.
2101. Tariffe di cottimo.
Le norme corporative possono stabilire che le tariffe di
cottimo non divengano definitive se non dopo un periodo di
esperimento.
Le tariffe possono essere sostituite o modificate soltanto
se intervengono mutamenti nelle condizioni di esecuzione del
lavoro, e in ragione degli stessi. In questo caso la
sostituzione o la variazione della tariffa non diviene
definitiva se non dopo il periodo di esperimento stabilito
dalle norme corporative.
L'imprenditore deve comunicare preventivamente ai prestatori
di lavoro i dati riguardanti gli elementi costitutivi della
tariffa di cottimo, le lavorazioni da eseguirsi e il
relativo compenso unitario. Deve altresì comunicare i dati
relativi alla quantità di lavoro eseguita e al tempo
impiegato.
2102. Partecipazione agli utili.
Se le norme corporative o la convenzione non dispongono
diversamente, la partecipazione agli utili spettante al
prestatore di lavoro è determinata in base agli utili netti
dell'impresa, e, per le imprese soggette alla pubblicazione
del bilancio, in base agli utili netti risultanti dal
bilancio regolarmente approvato e pubblicato.
2103. Mansioni del lavoratore.
Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni
per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti alla
categoria superiore che abbia successivamente acquisito
ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente
svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione. Nel
caso di assegnazione a mansioni superiori il prestatore ha
diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta, e
l'assegnazione stessa diviene definitiva, ove la medesima
non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente
con diritto alla conservazione del posto, dopo un periodo
fissato dai contratti collettivi, e comunque non superiore a
tre mesi. Egli non può essere trasferito da una unità
produttiva ad un'altra se non per comprovate ragioni
tecniche, organizzative e produttive.
Ogni patto contrario è nullo.
2104. Diligenza del prestatore di lavoro.
Il prestatore di lavoro deve usare la diligenza richiesta
dalla natura della prestazione dovuta, dall'interesse
dell'impresa e da quello superiore della produzione
nazionale.
Deve inoltre osservare le disposizioni per l'esecuzione e
per la disciplina del lavoro impartite dall'imprenditore e
dai collaboratori di questo dai quali gerarchicamente
dipende.
2105. Obbligo di fedeltà.
Il prestatore di lavoro non deve trattare affari, per conto
proprio o di terzi, in concorrenza con l'imprenditore, né
divulgare notizie attinenti all'organizzazione e ai metodi
di produzione dell'impresa, o farne uso in modo da poter
recare ad essa pregiudizio.
2106. Sanzioni disciplinari.
L'inosservanza delle disposizioni contenute nei due articoli
precedenti può dar luogo all'applicazione di sanzioni
disciplinari, secondo la gravità dell'infrazione e in
conformità delle norme corporative.
2107. Orario di lavoro.
La durata giornaliera e settimanale della prestazione di
lavoro non può superare i limiti stabiliti dalle leggi
speciali o dalle norme corporative.
2108. Lavoro straordinario e notturno.
In caso di prolungamento dell'orario normale, il prestatore
di lavoro deve essere compensato per le ore straordinarie
con un aumento di retribuzione rispetto a quella dovuta per
il lavoro ordinario.
Il lavoro notturno non compreso in regolari turni periodici
deve essere parimenti retribuito con una maggiorazione
rispetto al lavoro diurno.
I limiti entro i quali sono consentiti il lavoro
straordinario e quello notturno, la durata di essi e la
misura della maggiorazione sono stabiliti dalla legge o
dalle norme corporative.
2109. Periodo di riposo.
Il prestatore di lavoro ha diritto ad un giorno di riposo
ogni settimana, di regola in coincidenza con la domenica.
Ha anche diritto ad un periodo annuale di ferie retribuito,
possibilmente continuativo, nel tempo che l'imprenditore
stabilisce, tenuto conto delle esigenze dell'impresa e degli
interessi del prestatore di lavoro. La durata di tale
periodo è stabilita dalla legge, dalle norme corporative,
dagli usi o secondo equità.
L'imprenditore deve preventivamente comunicare al prestatore
di lavoro il periodo stabilito per il godimento delle ferie.
Non può essere computato nelle ferie il periodo di preavviso
indicato nell'art. 2118.
2110. Infortunio, malattia, gravidanza, puerperio.
In caso di infortunio, di malattia, di gravidanza o di
puerperio, se la legge o le norme corporative non
stabiliscono forme equivalenti di previdenza o di
assistenza, è dovuto al prestatore di lavoro la retribuzione
o un'indennità nella misura e per il tempo determinati dalle
leggi speciali, dalle norme corporative, dagli usi o secondo
equità.
Nei casi indicati nel comma precedente, l'imprenditore ha
diritto di recedere dal contratto a norma dell'art. 2118,
decorso il periodo stabilito dalla legge, dalle norme
corporative, dagli usi o secondo equità.
Il periodo di assenza dal lavoro per una delle cause
anzidette deve essere computato nell'anzianità di servizio.
2111. Servizio militare.
[La chiamata alle armi per adempiere agli obblighi di leva
risolve il contratto di lavoro, salvo diverse disposizioni
delle norme corporative]
In caso di richiamo alle armi, si applicano le disposizioni
del primo e del terzo comma dell'articolo precedente.
2112. Trasferimento dell'azienda.
In caso di trasferimento d'azienda, il rapporto di lavoro
continua con l'acquirente ed il lavoratore conserva tutti i
diritti che ne derivano.
L'alienante e l'acquirente sono obbligati, in solido, per
tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del
trasferimento. Con le procedure di cui agli artt. 410 e 411
del codice di procedura civile il lavoratore può consentire
la liberazione dell'alienante dalle obbligazioni derivanti
dal rapporto di lavoro.
L'acquirente è tenuto ad applicare i trattamenti economici e
normativi, previsti dai contratti collettivi anche aziendali
vigenti alla data del trasferimento, fino alla loro
scadenza, salvo che siano sostituiti da altri contratti
collettivi applicabili all'impresa dell'acquirente.
Le disposizioni di quest'articolo si applicano anche in caso
di usufrutto o di affitto dell'azienda.
[v. ora il D.Lgs. 2/2/01 n. 18, che ha modificato l'art.
2112 c.c. con effetto dall'1/7/01]
2113. Rinunzie e transazioni.
Le rinunzie e le transazioni, che hanno per oggetto diritti
del prestatore di lavoro derivanti da disposizioni
inderogabili della legge e dei contratti o accordi
collettivi concernenti i rapporti di cui all'art. 409 del
codice di procedura civile, non sono valide.
L'impugnazione deve essere proposta, a pena di decadenza,
entro sei mesi dalla data di cessazione del rapporto o dalla
data della rinunzia o della transazione, se queste sono
intervenute dopo la cessazione medesima.
Le rinunzie e le transazioni di cui ai commi precedenti
possono essere impugnate con qualsiasi atto scritto, anche
stragiudiziale, del lavoratore idoneo a renderne nota la
volontà.
Le disposizioni del presente articolo non si applicano alla
conciliazione intervenuta ai sensi degli articoli 185, 410 e
411 del codice di procedura civile.
§ 3. Della previdenza e dell'assistenza.
2114. Previdenza ed assistenza obbligatorie.
Le leggi speciali e le norme corporative determinano i casi
e le forme di previdenza e di assistenza obbligatorie e le
contribuzioni e prestazioni relative.
2115. Contribuzioni.
Salvo diverse disposizioni della legge o delle norme
corporative, l'imprenditore e il prestatore di lavoro
contribuiscono in parti eguali alle istituzioni di
previdenza e di assistenza.
L'imprenditore è responsabile del versamento del contributo,
anche per la parte che è a carico del prestatore di lavoro,
salvo il diritto di rivalsa secondo le leggi speciali.
È nullo qualsiasi patto diretto ad eludere gli obblighi
relativi alla previdenza o all'assistenza.
2116. Prestazioni.
Le prestazioni indicate nell'art. 2114 sono dovute al
prestatore di lavoro, anche quando l'imprenditore non ha
versato regolarmente i contributi dovuti alle istituzioni di
previdenza e di assistenza, salvo diverse disposizioni delle
leggi speciali o delle norme corporative.
Nei casi in cui, secondo tali disposizioni, le istituzioni
di previdenza e di assistenza, per mancata o irregolare
contribuzione, non sono tenute a corrispondere in tutto o in
parte le prestazioni dovute, l'imprenditore è responsabile
del danno che ne deriva al prestatore di lavoro.
2117. Fondi speciali per la previdenza e l'assistenza.
I fondi speciali per la previdenza e l'assistenza che
l'imprenditore abbia costituiti, anche senza contribuzione
dei prestatori di lavoro, non possono essere distratti dal
fine al quale sono destinati e non possono formare oggetto
di esecuzione da parte dei creditori dell'imprenditore o del
prestatore di lavoro.
§ 4. Dell'estinzione del rapporto di lavoro.
2118. Recesso dal contratto a tempo indeterminato.
Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto di lavoro
a tempo indeterminato, dando il preavviso nel termine e nei
modi stabiliti dalle norme corporative, dagli usi o secondo
equità.
In mancanza di preavviso, il recedente è tenuto verso
l'altra parte a un'indennità equivalente all'importo della
retribuzione che sarebbe spettata per il periodo di
preavviso.
La stessa indennità è dovuta dal datore di lavoro nel caso
di cessazione del rapporto per morte del prestatore di
lavoro.
2119. Recesso per giusta causa.
Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto prima
della scadenza del termine, se il contratto è a tempo
determinato, o senza preavviso, se il contratto è a tempo
indeterminato, qualora si verifichi una causa che non
consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto.
Se il contratto è a tempo indeterminato, al prestatore di
lavoro che recede per giusta causa compete l'indennità
indicata nel secondo comma dell'articolo precedente.
Non costituisce giusta causa di risoluzione del contratto il
fallimento dell'imprenditore o la liquidazione coatta
amministrativa dell'azienda.
2120. Disciplina del trattamento di fine rapporto.
In ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro
subordinato, il prestatore di lavoro ha diritto ad un
trattamento di fine rapporto. Tale trattamento si calcola
sommando per ciascun anno di servizio una quota pari e
comunque non superiore all'importo della retribuzione dovuta
per l'anno stesso divisa per 13,5. La quota è
proporzionalmente ridotta per le frazioni di anno,
computandosi come mese intero le frazioni di mese uguali o
superiori a 15 giorni.
Salvo diversa previsione dei contratti collettivi la
retribuzione annua, ai fini del comma precedente, comprende
tutte le somme, compreso l'equivalente delle prestazioni in
natura, corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, a
titolo non occasionale e con esclusione di quanto è
corrisposto a titolo di rimborso spese.
In caso di sospensione della prestazione di lavoro nel corso
dell'anno per una delle cause di cui all'articolo 2110,
nonché in caso di sospensione totale o parziale per la quale
sia prevista l'integrazione salariale, deve essere computato
nella retribuzione di cui al primo comma l'equivalente della
retribuzione a cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in
caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro.
Il trattamento di cui al precedente primo comma, con
esclusione della quota maturata nell'anno, è incrementato,
su base composta, al 31 dicembre di ogni anno, con
l'applicazione di un tasso costituito dall'1,5 per cento in
misura fissa e dal 75 per cento dell'aumento dell'indice dei
prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati,
accertato dall'ISTAT, rispetto al mese di dicembre dell'anno
precedente.
Ai fini della applicazione del tasso di rivalutazione di cui
al comma precedente per frazioni di anno, l'incremento
dell'indice ISTAT è quello risultante nel mese di cessazione
del rapporto di lavoro rispetto a quello di dicembre
dell'anno precedente. Le frazioni di mese uguali o superiori
a quindici giorni si computano come mese intero.
Il prestatore di lavoro, con almeno otto anni di servizio
presso lo stesso datore di lavoro, può chiedere, in costanza
di rapporto di lavoro, una anticipazione non superiore al 70
per cento sul trattamento cui avrebbe diritto nel caso di
cessazione del rapporto alla data della richiesta.
Le richieste sono soddisfatte annualmente entro i limiti del
10 per cento degli aventi titolo, di cui al precedente
comma, e comunque del 4 per cento del numero totale dei
dipendenti.
La richiesta deve essere giustificata dalla necessità di:
a) eventuali spese sanitarie per terapie e interventi
straordinari riconosciuti dalle competenti strutture
pubbliche;
b) acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i
figli, documentato con atto notarile.
L'anticipazione può essere ottenuta una sola volta nel corso
del rapporto di lavoro e viene detratta, a tutti gli
effetti, dal trattamento di fine rapporto.
Nell'ipotesi di cui all'articolo 2122 la stessa
anticipazione è detratta dall'indennità prevista dalla norma
medesima.
Condizioni di miglior favore possono essere previste dai
contratti collettivi o da patti individuali. I contratti
collettivi possono altresì stabilire criteri di priorità per
l'accoglimento delle richieste di anticipazione.
2121. Computo dell'indennità di mancato preavviso.
L'indennità di cui all'art. 2118 deve calcolarsi computando
le provvigioni, i premi di produzione, le partecipazioni
agli utili o ai prodotti ed ogni altro compenso di carattere
continuativo, con esclusione di quanto è corrisposto a
titolo di rimborso spese.
Se il prestatore di lavoro è retribuito in tutto o in parte
con provvigioni, con premi di produzione o con
partecipazioni, l'indennità suddetta è determinata sulla
media degli emolumenti degli ultimi tre anni di servizio o
del minor tempo di servizio prestato.
Fa parte della retribuzione anche l'equivalente del vitto e
dell'alloggio dovuto al prestatore di lavoro.
2122. Indennità in caso di morte.
In caso di morte del prestatore di lavoro, le indennità
indicate dagli articoli 2118 e 2120 devono corrispondersi al
coniuge, ai figli e, se vivevano a carico del prestatore di
lavoro, ai parenti entro il terzo grado e agli affini entro
il secondo grado.
La ripartizione delle indennità, se non vi è accordo tra gli
aventi diritto, deve farsi secondo il bisogno di ciascuno.
In mancanza delle persone indicate nel primo comma, le
indennità sono attribuite secondo le norme della successione
legittima.
È nullo ogni patto anteriore alla morte del prestatore di
lavoro circa l'attribuzione e la ripartizione delle
indennità.
2123. Forme di previdenza.
Salvo patto contrario, l'imprenditore che ha compiuto
volontariamente atti di previdenza può dedurre dalle somme
da lui dovute a norma degli articoli 2110, 2111 e 2120
quanto il prestatore di lavoro ha diritto di percepire per
effetto degli atti medesimi.
Se esistono fondi di previdenza formati con il contributo
dei prestatori di lavoro, questi hanno diritto alla
liquidazione della propria quota, qualunque sia la causa
della cessazione del contratto.
2124. Certificato di lavoro.
Se non è obbligatorio il libretto di lavoro, all'atto della
cessazione del contratto, qualunque ne sia la causa,
l'imprenditore deve rilasciare un certificato con
l'indicazione del tempo durante il quale il prestatore di
lavoro è stato occupato alle sue dipendenze e delle mansioni
esercitate.
2125. Patto di non concorrenza.
Il patto con il quale si limita lo svolgimento dell'attività
del prestatore di lavoro, per il tempo successivo alla
cessazione del contratto, è nullo se non risulta da atto
scritto, se non è pattuito un corrispettivo a favore del
prestatore di lavoro e se il vincolo non è contenuto entro
determinati limiti di oggetto, di tempo e di luogo.
La durata del vincolo non può essere superiore a cinque
anni, se si tratta di dirigenti, e a tre anni negli altri
casi. Se è pattuita una durata maggiore, essa si riduce
nella misura suindicata.
§ 5. Disposizioni finali.
2126. Prestazione di fatto con violazione di legge.
La nullità o l'annullamento del contratto di lavoro non
produce effetto per il periodo in cui il rapporto ha avuto
esecuzione, salvo che la nullità derivi dall'illiceità
dell'oggetto o della causa.
Se il lavoro è stato prestato con violazione di norme poste
a tutela del prestatore di lavoro, questi ha in ogni caso
diritto alla retribuzione.
2127. Divieto d'interposizione nel lavoro a cottimo.
È vietato all'imprenditore di affidare a propri dipendenti
lavori a cottimo da eseguirsi da prestatori di lavoro
assunti e retribuiti direttamente dai dipendenti medesimi.
In caso di violazione di tale divieto, l'imprenditore
risponde direttamente, nei confronti dei prestatori di
lavoro assunti dal proprio dipendente, degli obblighi
derivanti dai contratti di lavoro da essi stipulati
2128. Lavoro a domicilio.
Ai prestatori di lavoro a domicilio si applicano le
disposizioni di questa sezione, in quanto compatibili con la
specialità del rapporto.
2129. Contratto di lavoro per i dipendenti da enti pubblici.
Le disposizioni di questa sezione si applicano ai prestatori
di lavoro dipendenti da enti pubblici, salvo che il rapporto
sia diversamente regolato dalla legge.
Sezione IV. Del tirocinio.
2130. Durata del tirocinio.
Il periodo di tirocinio non può superare i limiti stabiliti
dalle norme corporative o dagli usi.
2131. Retribuzione.
La retribuzione dell'apprendista non può assumere la forma
del salario a cottimo.
2132. Istruzione professionale.
L'imprenditore deve permettere che l'apprendista frequenti i
corsi per la formazione professionale e deve destinarlo
soltanto ai lavori attinenti alla specialità professionale a
cui si riferisce il tirocinio.
2133. Attestato di tirocinio.
Alla cessazione del tirocinio, l'apprendista, per il quale
non è obbligatorio il libretto di lavoro, ha diritto di
ottenere un attestato del tirocinio compiuto.
2134. Norme applicabili al tirocinio.
Al tirocinio si applicano le disposizioni della sezione
precedente, in quanto siano compatibili con la specialità
del rapporto e non siano derogate da disposizioni delle
leggi speciali o da norme corporative. |