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RDL 1825/24 (impiego privato)
Art. 1. Il contratto d'impiego privato, di cui nel presente
decreto, è quello per il quale una società o un privato,
gestori di un'azienda, assumono al servizio dell'azienda
stessa, normalmente a tempo indeterminato, l'attività
professionale dell'altro contraente, con funzioni di
collaborazione tanto di concetto che di ordine, eccettuata
pertanto ogni prestazione che sia semplicemente di mano
d'opera.
Il contratto d'impiego privato può anche essere fatto con
prefissione di termine; tuttavia saranno applicabili in tal
caso le disposizioni del presente decreto che presuppongono
il contratto a tempo indeterminato, quando l'aggiunzione del
termine non risulti giustificata dalla specialità del
rapporto ed apparisca invece fatta per eludere le
disposizioni del decreto.
Art. 2. Le disposizioni del presente decreto si applicano
anche agli impiegati di enti morali, di enti parastatali e
di enti pubblici, salvo che il rapporto d'impiego non sia
diversamente regolato per legge. Le disposizioni del
presente decreto non si applicano agli impiegati dello
Stato, delle Province e dei Comuni.
Art. 3. Se l'azienda occupi normalmente più di venti
impiegati, il principale, entro sei mesi dell'entrata in
vigore del presente decreto, dovrà curare che sia affisso
nei locali dell'azienda stessa, in modo ben visibile, un
regolamento nel quale siano determinati gli obblighi degli
impiegati.
Il principale, il quale contravvenga al disposto del
precedente alinea, sarà punito con un'ammenda pari a lire
10.000 per ogni impiegato occupato ed in ogni caso non
inferiore a lire 80.000.
Art. 4. Ove sia stato stipulato all'atto dell'assunzione
dell'impiegato un periodo di prova, questo dovrà risultare
da atto scritto.
Parimenti dovrà risultare da atto scritto l'assunzione che
venga fatta con prefissione di termine.
In mancanza di atto scritto l'assunzione si presume fatta a
tempo indeterminato.
Il periodo di prova non può in nessun caso superare:
mesi sei per gli institori, procuratori, rappresentanti a
stipendio fisso, direttori tecnici o amministrativi ed
impiegati di grado e funzioni equivalenti;
mesi tre, per tutte le altre categorie di impiegati.
Durante il periodo di prova la risoluzione del contratto
d'impiego ha luogo in qualunque tempo senza preavviso o
indennità.
Il servizio prestato durante il periodo di prova seguito da
conferma, va computato a tutti gli effetti nella
determinazione dell'anzianità di servizio.
Art. 5. In mancanza di patto espresso l'impiegato ha diritto
al pagamento della retribuzione convenuta entro i termini in
uso nella località ove ha sede l'azienda.
All'impiegato retribuito in tutto od in parte con
provvigione sugli affari da lui trattati o conclusi è
dovuta, quando non siasi altrimenti pattuito per iscritto,
la provvigione in uso, per il corrispondente ramo d'affari,
nel luogo ove ha sede principale il datore di lavoro. Detta
provvigione sarà corrisposta soltanto per gli affari
conclusi.
Art. 6. La chiamata sotto le armi per adempiere agli
obblighi di leva porta alla risoluzione del contratto salvo
patti in contrario. All'impiegato è dovuta una indennità
pari ad un mese di stipendio.
Nel caso di richiamo sotto le armi il principale conserverà
all'impiegato il posto, e gli corrisponderà per il periodo
di tre mesi un'indennità mensile pari alla retribuzione
ordinaria corrisposta.
Il tempo passato dal richiamato in servizio militare verrà
computato agli effetti dell'anzianità.
Nei casi di interruzione di servizio dovuta ad infortunio o
malattia, il principale conserverà il posto al dipendente
per il periodo di:
a) tre mesi, se questi abbia un'anzianità di servizio non
superiore ai dieci anni;
b) sei mesi, se abbia un'anzianità di servizio di oltre
dieci anni.
Nel caso in cui alla lettera a) l'impiegato avrà diritto
alla intera retribuzione per il primo mese e alla metà di
essa per i successivi due mesi; nel caso della lettera b)
alla intera retribuzione nei primi due mesi e alla metà di
essa per i successivi.
All'impiegato retribuito in tutto od in parte a provvigione,
è dovuta, nelle stesse proporzioni e per lo stesso periodo
di cui al capoverso precedente, un compenso calcolato
sull'ammontare medio delle provvigioni liquidate
all'impiegato nel semestre precedente l'interruzione di
servizio.
Nell'uno e nell'altro caso è in facoltà del principale di
dedurre quanto l'impiegato abbia diritto di percepire per
atti di previdenza da esso principale compiuti.
Per i casi d'interruzione del servizio per gravidanza o
puerperio il principale conserverà all'impiegata il posto
per il periodo di tre mesi, corrispondendo la retribuzione
per il primo mese e la metà per gli altri due.
Se l'interruzione di servizio di cui al quarto e ottavo
comma dura più dei termini massimi rispettivamente indicati,
e il principale licenzi l'impiegato, saranno dovute le
indennità di licenziamento di cui all'art. 10.
Per la determinazione dell'anzianità utile agli effetti
della liquidazione delle suddette indennità, viene dedotto
il periodo di interruzione di servizio che precede
immediatamente il licenziamento.
Le disposizioni del presente articolo non escludono
l'eventuale diritto al risarcimento dei danni spettanti
all'impiegato giusta le disposizioni delle leggi vigenti,
ove la malattia o l'infortunio dipendano da colpa del
principale o di terzi.
In caso di sospensione di lavoro per fatto dipendente dal
principale, l'impiegato ha diritto alla retribuzione normale
o in caso di rifiuto del principale, alle indennità di
licenziamento di cui all'art. 10.
Art. 7. Eccettuato il caso di avvenuta disdetta, l'impiegato
durante il contratto d'impiego, ha diritto ad un periodo
minimo annuale di riposo, con decorrenza della retribuzione.
Tale periodo non può essere minore di:
a) dieci giorni, in caso di anzianità di servizio non
superiore ai cinque anni;
b) quindici giorni, in caso di anzianità di servizio da
cinque a quindici anni;
c) venti giorni, in caso di anzianità di servizio da
quindici a venticinque anni;
d) trenta giorni, in caso di anzianità di servizio di oltre
venticinque anni.
E' rimessa al principale la scelta dell'epoca in cui dovrà
cadere il periodo di riposo.
Ove le esigenze dell'azienda lo impongano, potranno essere
sostituiti al congedo continuativo riposi più brevi purché
sia completamente raggiunto il periodo annuale minimo
disposto dalla legge.
Art. 8. L'impiegato non può trattare per conto proprio o di
terzi, affari in concorrenza col suo principale sotto
comminatoria del licenziamento immediato e dei danni.
E' obbligo dell'impiegato di non abusare, a forma di
concorrenza sleale, né durante, né dopo risolto il contratto
di impiego, delle notizie attinte all'azienda del proprio
principale.
Il principale, alla sua volta non potrà con speciali
convenzioni restringere l’ulteriore attività professionale
del suo impiegato, dopo cessato il rapporto contrattuale al
di là dei limiti segnati nel precedente comma.
Art. 9. Il contratto d'impiego a tempo indeterminato non può
essere risolto da nessuna delle due parti senza previa
disdetta e senza indennità nei termini e nella misura
rispettivamente stabiliti nell'articolo seguente.
La superiore disposizione vale anche per il caso di
cessazione, liquidazione o riduzione dell'azienda, che non
siano esclusivamente determinate da forza maggiore.
Non è dovuta disdetta, né indennità nel caso che una delle
due parti dia giusta causa alla risoluzione immediata per
una mancanza così grave da non consentire la prosecuzione,
anche provvisoria, del rapporto.
Art. 10. Il termine di cui nell'articolo precedente, quando
l'uso o la convenzione non li assegnino in misura più larga,
sarà determinato nel modo seguente in caso di licenziamento
da parte del principale:
A) per gli impiegati che, avendo superato il periodo di
prova, non hanno raggiunto i cinque anni di servizio:
1) mesi due di preavviso per gli institori, procuratori,
rappresentanti a stipendio fisso o non esercenti
esclusivamente in proprio: commessi viaggiatori per
l'estero, direttori tecnici ed amministrativi ed impiegati
di grado e funzioni equivalenti;
2) mesi uno di preavviso per i commessi viaggiatori,
direttori o capi di speciali servizi ed impiegati di
concetto;
3) giorni quindici di preavviso per i commessi di studio e
di negozio, assistenti tecnici e altri impiegati di grado
comune.
B) per gli impiegati che hanno raggiunto i cinque anni di
servizio e non i dieci:
1) mesi tre di preavviso per la prima categoria;
2) giorni quarantacinque per la seconda categoria;
3) giorni trenta per la terza categoria.
C) per gli impiegati che hanno raggiunto i dieci anni di
servizio:
1) mesi quattro per la prima categoria;
2) mesi due per la seconda categoria;
3) giorni quarantacinque per la terza categoria.
I termini di disdetta decorrono dalla metà o dalla fine di
ciascun mese.
In caso di mancato preavviso nei termini suddetti, è dovuta
una indennità pari alla retribuzione corrispondente al
periodo di preavviso.
Oltre al preavviso nei termini come sopra stabiliti, o in
difetto, oltre alla indennità corrispondente, è in ogni caso
dovuta una indennità non inferiore alla metà dell'importo di
tante mensilità di stipendio per quanti sono gli anni di
servizio prestati.
Agli effetti del presente articolo sono equiparati a
stipendio e dovranno egualmente computarsi tutte le
indennità continuative e di ammontare determinato, le
provvigioni, i premi di produzione nonché le partecipazioni
agli utili. Se l'impiegato è rimunerato in tutto o in parte
con provvigioni, premi di produzione o partecipazione,
queste saranno commisurate sulla media dell'ultimo triennio,
e, se l'impiegato non abbia compiuto tre anni di servizio,
sulla media degli anni da lui passati in servizio.
Art. 11. Nel caso di cessione o trasformazione in qualsiasi
modo di una ditta o quando la ditta precedente non abbia
dato il preavviso ai termini enunciati dall'art. 10,
adempiendo anche, ove ne sia il caso, gli obblighi di cui
all'art. 16, la nuova ditta, ove non intenda assumere
l'impiegato con ogni diritto ed onere a lui competenti per
il servizio prestato, sarà tenuta all'osservanza degli
obblighi gravanti per effetto del presente decreto sulla
precedente ditta, come se avvenisse il licenziamento.
In caso di fallimento dell'azienda l'impiegato ha diritto
alle indennità stabilite dagli articoli precedenti.
Art. 12. Le indennità di licenziamento di cui all'art. 10
debbono essere pagate all'impiegato all'atto della
cessazione di servizio.
Art. 13. In caso di morte dell'impiegato, spetterà al
coniuge ed ai congiunti non oltre il quarto grado che vivono
a suo carico le indennità di licenziamento, di cui all'art.
10, fatta deduzione di quanto essi abbiano diritto a
percepire da casse pensioni e da società di assicurazioni
per atti di previdenza compiuti dal principale.
Art. 14. Quando la disdetta sia data dall'impiegato, questi
deve osservare gli stessi termini di preavviso indicati
nell'art. 10 ed in difetto deve pagare una indennità
corrispondente.
Ove l'impiegato non adempia da parte sua all'obbligo del
preavviso, il datore di lavoro ha diritto di ritenere quanto
sia da lui dovuto all'impiegato fino alla concorrenza
dell'indennità gravante su costui.
Art. 15. Le indennità di licenziamento e le retribuzioni
spettanti all'impiegato non sono soggette a moratoria. Ad
esse è esteso il privilegio di cui all'art. 773, n. 1,
codice di commercio, salvo il caso che si tratti di piccoli
fallimenti regolati dalla legge 24 maggio 1924, n. 197.
Art. 16. In caso di licenziamento o di dimissioni dal
servizio, per qualsiasi causa, il principale è tenuto a
rilasciare all'impiegato all'atto della cessazione del
servizio, e nonostante qualsiasi contestazione sulla
liquidazione dei reciproci rapporti, un certificato di
servizio, contenente l'indicazione del tempo durante il
quale questi è stato occupato da esso principale e della
natura delle attribuzioni disimpegnate.
Art. 17. Le disposizioni del presente decreto saranno
osservate malgrado ogni patto in contrario, salvo il caso di
particolari convenzioni od usi più favorevoli all'impiegato
e salvo il caso che il presente decreto espressamente ne
consenta la deroga consensuale.
Nel caso però in cui l'impiegato venga assunto in riguardo
alla specialità di una sua competenza tecnica, si potrà, con
patto speciale, stipulare l'obbligo di un più lungo termine
di preavviso o di una indennità maggiore di quella stabilita
dall'art. 14 per il caso di risoluzione di contratto da
parte dell'impiegato.
Art. 18. La competenza e le norme per la risoluzione delle
controversie su diritti derivanti dal contratto di impiego
privato sono determinate dal regio decreto-legge 2 dicembre
1923, n. 2686, modificato dal regio decreto 8 agosto 1924,
numero 1375.
Nulla è innovato circa la competenza stabilita da altre
leggi sulle controversie relative a rapporti d'impiego di
dipendenti da enti pubblici e parastatali.
Art. 19. Il patrimonio delle istituzioni di previdenza a
favore del personale delle aziende private sarà amministrato
a parte e rimane assegnato ai fini pei quali è venuto
costituendosi, anche in caso di fallimento, liquidazione o
trasformazione dell'azienda, escluso qualsiasi diritto o
pretesa dei creditori dell'azienda stessa.
Art. 20. E' abrogato il decreto luogotenenziale 9 febbraio
1919, n. 112.
Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua
conversione in legge. |